E SUL RINVIO DELLA PARTITA AREZZO - LIVORNO DURISSMO COMUNICATO DEL COORDINAMENTO CLUB LIVORNO

Ed in merito al rinvio della partita Arezzo Livorno, rinvio ricordiamo deciso dall' intervento del presidente della Lega Pro Gravina, dopo l' intervento accalorato del patron del Pisa Giuseppe Corrado, arriva il durissimo comunicato da parte del Coordinamento Club Livorno, che denunzia come per l' ennesima volta sia stato defraudato il Livorno ed i suoi tifosi trattati come " pezze da piedi ! ". Meritoria presa di posizione del presidente del Coordinamento Club Amaranto, Ivano Franchini al quale deve andare tutto il sostegno e l' appoggio dei tifosi amaranto . Ecco il comunicato del Coordinamento Club Livorno :


"Questo il comunicato ufficiale della Legapro

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Con Comunicato Ufficiale pubblicato in data odierna, il Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina,

– facendo seguito agli incontri intervenuti con l’Amministrazione Comunale di Arezzo e con le Autorità della Città;

– preso atto dell’incertezza determinata dallo stato di agitazione dichiarato dai calciatori dell’Arezzo che non hanno sciolto la riserva in ordine all’eventuale sciopero per la gara in programma domenica 25 febbraio p.v. tra Arezzo e Livorno;

– valutata la necessità di un urgente intervento della Lega volto a tutelare la regolarità della competizione e ad evitare l’aggravarsi della situazione;

ha disposto di rinviare a data da destinarsi la gara Arezzo – Livorno in programma DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018.

NOI TIFOSI SIAMO TRATTATI COME PEZZE DA PIEDI !!!!

Il presidente del Siena e quello del Pisa hanno parlato di campionato falsato in caso di partita data vinta a tavolino al Livorno per mancata presenza in campo dell'Arezzo!!!
A parte la facile ironia del "da che pulpito vien la predica" perchè in effetti il sig Corrado, visti i precedenti, ancora caldi, dovrebbe sciacquarsi la bocca con l'acido muriatico prima di intervenire in qualsiavoglia disputa di ordine statutario, ma questi lo conoscono il regolamento che hanno sottoscritto per partecipare o credevano di giocare a mosca cieca!!

Ma, come ormai sappiamo da tempo, in Italia vince chi si fa beffe di leggi, regole e codici!

E la LegaPro si appiattisce a chi più è di suo interesse con la scusa, alquanto meschina di "tutelare la regolarità del campionato".

Esistono le "NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C." che nella parte II "Funzioni" al TITOLO III.- ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI E DELLE GARE così recita agli artt. 53 e seguenti:

Art. 53
Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell’altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta
a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla
disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali
alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali
nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
10.Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art. 54
Ritardo nella presentazione in campo delle squadre.
Tempo d'attesa
1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
2. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara.
3. È facoltà delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dei Comitati ridurre tale termine.

Art. 55
Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino
la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in
prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.
Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Queste NORME sono sottoscritte da chi partecipa ai campionati o no? Sono scritte ma si applicano come, quanto e a chi interessa?
Non sembrano esserci deroghe o regole di difficile interpretazione
COORDINAMENTO CLUB LIVORNO

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