E SULLA VICENDA " AREZZO " UNA NOTA UFFICIALE DI FRANCESCO GHIRELLI , SEGRETARIO GENERALE DELLA LEGA PRO



In riferimento al rinvio della partita Arezzo-Livorno è giusto evidenziare un punto dirimente per comprendere quanto la scelta adottata sia la più consona: si sta giocando il girone di ritorno. Per questo abbiamo chiesto che l’AIC e i calciatori ci assicurassero di giocare fino alla fine del campionato, ora i risultati delle partite rimangono mentre se un club fallisce nel girone di andata tutto si azzera.

Noi ci siamo trovati nella situazione che se avessimo fatto giocare il Livorno e avesse perso o pareggiato (vincere non conta perché i tre punti li otterrebbe comunque se l’Arezzo smettesse di partecipare da ora al campionato) e successivamente l’Arezzo avesse smesso di giocare lo avremmo penalizzato perché le sue concorrenti non giocando avrebbero ricevuto tre punti.

Tutto è opinabile, ma quando si decide bisogna sapere e conoscere ogni possibile situazione.

Il rinvio della partita nasce anche dal fatto che si è preso atto dell’incertezza determinata dallo stato di agitazione dichiarato dai calciatori dell’Arezzo che non hanno sciolto la riserva in ordine all’eventuale sciopero per la gara in programma ieri, domenica 25 febbraio.

Venendo alla parte normativa che viene evidenziata sotto, si rammenta che l’art. 9 dello statuto della FIGC al suo comma 3 prevede che:

“La FIGC demanda alle Leghe l’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie”.

Lo Statuto della Lega Pro all’art. 1 prevede che:

“La Lega Pro, quale associazione di categoria delle società affiliate alla F.I.G.C., agisce altresì nell’ambito delle funzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalle norme federali e, per il raggiungimento delle proprie finalità, gode di autonomia organizzativa ed amministrativa.

3. In particolare, la Lega Pro:

a) promuove, in ogni sede e con ogni attività consentita, gli interessi generali collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi previsti dalla legge o dall’ordinamento federale, uniformando la propria attività e l’organizzazione interna a criteri di efficienza, economicità, trasparenza, parità di trattamento;

b) organizza, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, il Campionato Serie C e qualunque altra manifestazione riservata esclusivamente alla Lega Pro e alle società associate, concorrendo inoltre all’organizzazione delle manifestazioni riservate a più leghe, secondo il ruolo e le funzioni di volta in volta ad essa spettanti;

c) stabilisce i calendari del Campionato Serie C e delle altre manifestazioni che coinvolgono le sole società associate, fissando date ed orari degli eventi, concorrendo inoltre alla definizione dei calendari delle altre competizioni di cui alla precedente lettera b) del presente comma, secondo ruolo e funzioni di volta in volta ad essa spettanti;”

Concetto nuovamente ribadito all’art. 31 dello Statuto di Lega:

L'attività agonistica:

1. La Lega Pro organizza e controlla, nei limiti fissati dallo Statuto Federale, l'attività ufficiale e non ufficiale delle società associate.

2. E' considerata attività ufficiale ad ogni effetto:

a) il Campionato Serie C;

b) la Coppa Italia Serie C;

c) la Supercoppa Serie C;

d) i Campionati Giovanili e le competizioni minori nel rispetto dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..”

Tanto premesso a livello normativo, nella comunicazione che abbiamo inviato ai club, abbiamo voluto evidenziare che “E’ nostro dovere garantire la regolarità del campionato. Gli interessi particolari non possono avere la meglio su quelli generali. Per tale ragione abbiamo posto in essere la medesima procedura applicata nei casi precedenti e, di conseguenza, qualora dopo il rinvio della gara tra Arezzo e Livorno la squadra aretina non dovesse presentarsi alle prossime gare programmate in calendario, la società sarà soggetta ai provvedimenti che il Giudice Sportivo riterrà di comminarle.”

Nella denegata ipotesi che dovesse avverarsi quest’ultima fattispecie riteniamo verrà preso in considerazione dal Giudice Sportivo proprio l’art. 53 NOIF citato nella nota.
DR FRANCESCO GHIRELLI
SEGRETARIO GENERALE LEGA PRO

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