NON OMOLOGATO DAL GIUDICE SPORTIVO IL RISULTATO DI SPEZIA - LIVORNO : 20.000 EURO DI AMMENDA ALLA SOCIETA' AMARANTO PER LE INTEMPERANZE DEI TIFOSI

A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE BKT
Gare del 25-26 febbraio 2019 - Settima giornata ritorno
Ascoli-Foggia 2-2
Benevento-Pescara 2-1
Cosenza-Carpi 1-0
Crotone-Palermo 3-0
Lecce-Hellas Verona 2-1
Padova-Brescia 1-1
Salernitana-Cremonese 2-0
Spezia-Livorno vedi delibera
Venezia-Perugia 2-3
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 28 febbraio 2019, ha assunto le decisioni
qui di seguito riportate:
" " " N. 50
SERIE BKT
Gare del 25-26 febbraio 2019 - Settima giornata ritorno
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
120/304
COMUNICATO UFFICIALE N. 120 DEL 28 febbraio 2019
Gara Soc. SPEZIA – Soc. LIVORNO
Il Giudice Sportivo,
ricevuto dalla Soc. Livorno preannuncio di reclamo in ordine alla regolarità della gara sopra
indicata, in attesa di ricevere le motivazioni, questo Giudice si riserva di decidere in merito
all’omologazione del risultato.
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori
delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Foggia, Lecce, Livorno, Palermo, Salernitana e
Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al momento
dell'ingresso nello stadio, forzato i cancelli dell'impianto, danneggiato i tornelli e messo fuori uso
i maniglioni anti-panico; per avere inoltre, al 27° del primo tempo, aggredito alcuni stewards
presenti nel loro settore ferendone lievemente quattro, generando un parapiglia tale da costringere
gli stewards ad abbandonare il settore. Al contempo lanciavano in direzione delle Forze
dell'Ordine, intervenute per cercare di ripristinare la calma, alcuni oggetti di vario genere;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo
tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13,
comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo,
lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art.
13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
120/305
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BUSELLATO Massimiliano (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
MODOLO Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).
PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TREDICESIMA SANZIONE
BELLUSCI Giuseppe (Palermo)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)
TERZA SANZIONE
CAMPAGNARO Hugo Armando (Pescara)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
UNDICESIMA SANZIONE
SABBIONE Alessio (Carpi)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
NDOJ Emanuele (Brescia)
OTTAVA SANZIONE
ADDAE Bright (Ascoli)
TONALI Sandro (Brescia)
SETTIMA SANZIONE
CAPELLI Daniele (Padova)
SESTA SANZIONE
AGAZZI Davide (Livorno)
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DI GENNARO Matteo (Livorno)
DRAGOMIR Vlad Mihai (Perugia)
STRIZZOLO Luca (Cremonese)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
CAVION Michele (Ascoli)
TERZA SANZIONE
BERETTA Giacomo (Ascoli)
BONAZZOLI Federico (Padova)
CRISETIG Lorenzo (Benevento)
NGAWA Pierre Yves R M (Foggia)
PICCOLO Antonio (Cremonese)
PORCINO Antonio (Livorno)
SEMPRINI Alessandro (Brescia)
VASCONCELOS FERREIRA Gabriel (Perugia)
ZAMPANO Giuseppe Marco (Venezia)
SECONDA SANZIONE
COULIBALY Mamadou (Carpi)
LARIBI Karim (Hellas Verona)
LONGHI Alessandro (Padova)
MBAKOGU Jerry (Padova)
MOREO Stefano (Palermo)
ODJER Moses (Salernitana)
SZYMINSKI Przemyslaw M (Palermo)
TACHTSIDIS Panagiotis (Lecce)
PRIMA SANZIONE
ANDERSON Djavan Lorenzo (Salernitana)
CALAIO' Emanuele (Salernitana)
CALDIROLA Luca (Benevento)
CURADO Marcos (Crotone)
DA CRUZ Alessio Sergio (Spezia)
FORNASIER Michele (Venezia)
SODDIMO Danilo (Cremonese)
VITALE Mattia (Carpi)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00 (QUARTA SANZIONE)
DELI Francesco (Foggia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in
area di rigore avversaria (Quarta sanzione).
OKEREKE Chidozie David (Spezia): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento
falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).
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AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)
FRATTESI Davide (Ascoli): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso
in area di rigore avversaria.
c) ALLENATORI
AMMENDA DI € 7.000,00 E DIFFIDA
BUCCHI Cristian (Benevento): per avere, al 23° del secondo tempo, a seguito della segnatura
di una rete da parte della squadra avversaria, rivolto espressioni irriguardose nei confronti dei
componenti della panchina avversaria e calciato in direzione degli stessi una bottiglietta di
plastica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
GROSSO Fabio (Hellas Verona): per avere, al 38° del primo tempo, uscendo dall'area tecnica,
contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
PILLON Giuseppe (Pescara): per avere, al 40° del secondo tempo, contestato una decisione
arbitrale.
ZAMBARDI Fabrizio (Ascoli): per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina,
contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
d) DIRIGENTI
AMMONIZIONE
LILLO Francesco (Ascoli): per avere, al 48° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina,
contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
e) OPERATORI SANITARI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
TODDE Francesco (Brescia): per avere, al 33° del secondo tempo, a seguito della segnatura di
una rete da parte della proprio squadra, rivolto un'espressione insultante al Quarto Ufficiale.
 Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia
 " " "
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Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 28 FEBBRAIO 2019
 IL PRESIDENTE
 avv. Mauro Balata
120/308
LEGA SERIE B

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