IL GIUDICE SPORTIVO RESPINGE IL RICORSO DI LIVORNO E BENEVENTO IN MERITO AL TESSERAMENTO DI ALCUNI GIOCATORI DELLO SPEZIA

Ed il giudice sportivo ha omologato il risultato di Spezia - Livorno , riconoscendo come regolare il tesseramento del giovane giocatore nigeriano Okereke . Ecco il comunicato stampa della Lega di serie B :

A) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui
di seguito riportate:
" " " N. 57
SERIE BKT
Gara soc. SPEZIA– soc. LIVORNO del 27 febbraio 2019
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo presentato in data 2 marzo 2019 dalla Soc. Livorno, nel quale si chiede che
questo Giudice “accertata l’irregolarità del tesseramento del calciatore David Okereke, anche
previa trasmissione degli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti e/o al Tribunale
Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti F.I.G.C. per le determinazioni di propria
competenza, Voglia disporre, a carico dello Spezia Calcio S.r.l., la sanzione della perdita per 3-0
della gara Spezia Calcio S.r.l.-A.S. Livorno Calcio S.r.l. disputata mercoledì 27 febbraio 2019”;
- attesa la ritualità del reclamo;
- lette le controdeduzioni della Soc. Spezia, trasmesse a mezzo pec in data 5 marzo 2019;
- inviati gli atti alla Procura Federale affinché quest’ultima svolgesse, con la massima
sollecitudine, ogni più opportuno accertamento con riferimento al tesseramento del calciatore
David Chidozie Okereke, come da C.U. n. 125 del 12 marzo 2019;
- acquisita la Relazione della Procura Federale del 27 marzo 2019 avente ad oggetto “accertamenti
richiesti dal Giudice Sportivo della LNP serie B con C.U. n. 125 del 12.3.2019 in relazione ad un
reclamo della A.S. Livorno Calcio in ordine alla posizione irregolare del calciatore Sig. David
Chidozie OKEREKE schierato nella squadra dello Spezia (n. 21) nella gara Spezia Livorno del
27.2.2019” e la documentazione inviata a mezzo email dalla Procura Federale a questo Giudice in
data 28 marzo 2019;
133/340
COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 30 marzo 2019
- rilevato che dalla Relazione della Procura Federale e dalla documentazione acquisita, è emerso
che il tesseramento del calciatore Okereke David Chidozie con la soc. Spezia non risulta essere,
allo stato attuale, irregolare, dal momento che “risulta che il calciatore OKEREKE Chidozie
David è stato tesserato con la U.S. LAVAGNESE 1919 a decorrere dal 3 settembre 2015,
presentando la documentazione richiesta per tale tesseramento dalle disposizioni federali. La
richiesta dell’Ufficio Tesseramento alla Federazione nigeriana circa il pregresso tesseramento
del calciatore per quella associazione, inoltrata il 3 settembre 2015, è rimasta priva di esito. La
variazione di tesseramento dell’OKEREKE come “giovane di serie” è stata autorizzata dalla
F.I.G.C. con nota prot. 592/2016 MDL/tm del 19.1.2016, cui è seguito il visto di esecutività della
Lega nazionale professionisti Serie B per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva con
lo SPEZIA CALCIO a far data dal 20/01/2016. A fronte delle descritte risultanze probatorie, non
risultano atti a comprova del pregresso tesseramento del calciatore OKEREKE per la
partecipazione con l’Abuja Football College al Torneo "Kvarnerska rivijera 2014”;
- considerato che, per i motivi sopra esposti, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 17, comma 5, CGS
e che, pertanto, il reclamo presentato dalla soc. Livorno non può trovare accoglimento;
P.Q.M.

delibera di rigettare il reclamo della soc. Livorno poiché infondato nel merito, confermando,
pertanto, il risultato di 3-0 in favore della soc. Spezia conseguito sul terreno di giuoco.
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Gara soc. BENEVENTO– soc. SPEZIA del 16 marzo 2019
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo presentato in data 19 marzo 2019 dalla Soc. Benevento, che chiede che questo
Giudice voglia “in via principale, accertare e dichiarare che il calciatore (David Okereke, ndr)
ha disputato la gara (Soc. Benevento-Soc Spezia del 16 marzo 2019, ndr) in posizione irregolare
di tesseramento e per l’effetto infliggere alla società Spezia Calcio SRL la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio 0-3; in via subordinata rimettere gli atti alla Procura
Federale per i dovuti accertamenti sul tesseramento, come già disposto da codesto Giudice
Sportivo con la precedente ordinanza pubblicata sul C.U. 125 del 12/03/2019, ovvero, in via
ancora più subordinata, sospendere la decisione in attesa dell’esito degli espletati
accertamenti”;
- attesa la ritualità del reclamo;
- lette le controdeduzioni della Soc. Spezia, trasmesse a mezzo pec in data 21 marzo 2019;
- acquisita la Relazione della Procura Federale del 27 marzo 2019 avente ad oggetto “accertamenti
richiesti dal Giudice Sportivo della LNP serie B con C.U. n. 125 del 12.3.2019 in relazione ad un
reclamo della A.S. Livorno Calcio in ordine alla posizione irregolare del calciatore Sig. David
Chidozie OKEREKE schierato nella squadra dello Spezia (n. 21) nella gara Spezia Livorno del
27.2.2019” e la documentazione inviata a mezzo mail dalla Procura Federale a questo Giudice in
data 28 marzo 2019;
133/341
- rilevato che dalla Relazione della Procura Federale e dalla documentazione acquisita, è emerso
che il tesseramento del calciatore Okereke David Chidozie con la soc. Spezia non risulta essere,
allo stato attuale, irregolare, dal momento che “risulta che il calciatore OKEREKE Chidozie
David è stato tesserato con la U.S. LAVAGNESE 1919 a decorrere dal 3 settembre 2015,
presentando la documentazione richiesta per tale tesseramento dalle disposizioni federali. La
richiesta dell’Ufficio Tesseramento alla Federazione nigeriana circa il pregresso tesseramento
del calciatore per quella associazione, inoltrata il 3 settembre 2015, è rimasta priva di esito. La
variazione di tesseramento dell’OKEREKE come “giovane di serie” è stata autorizzata dalla
F.I.G.C. con nota prot. 592/2016 MDL/tm del 19.1.2016, cui è seguito il visto di esecutività della
Lega nazionale professionisti Serie B per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva con
lo SPEZIA CALCIO a far data dal 20/01/2016. A fronte delle descritte risultanze probatorie, non
risultano atti a comprova del pregresso tesseramento del calciatore OKEREKE per la
partecipazione con l’Abuja Football College al Torneo "Kvarnerska rivijera 2014”;
- considerato che, per i motivi sopra esposti, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 17, comma 5, CGS
e che, pertanto, il reclamo presentato dalla soc. Benevento non può trovare accoglimento;
P.Q.M.

delibera di rigettare il reclamo della soc. Benevento poiché infondato nel merito, confermando,
pertanto, il risultato di 2-3 in favore della soc. Spezia conseguito sul terreno di giuoco.
 Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia
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LEGA DI SERIE B

PS : decisione del giudice sportivo che chiarisce una cosa , ovvero che per la Lega B basta un' autocertificazione da parte di una societa' calcistica professionistica, per validare il tesseramento di un suo giocatore extracomunitario, mentre in Inghilterra, la Fifa ravviso' comportamenti illeciti del Chelsea in merito al tesseramento di alcuni suoi giovani calciatori africani , sanzionando la societa' calcistica inglese con il calcio mercato bloccato due anni. Ci sono tutti i motivi per opporre un fondato appello a questa assolutamente non convincente sentenza del giudice sportivo.

NELLO BALISTRACCI






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